Relatore/Relatrice


Fabio Comunello

Presidente bioFattoria sociale «Conca d'oro», Bassano del Grappa, Vicenza

Ha svolto la professione di Psicologo e psicoterapeuta; fondatore con E. Berti della bioFattoria sociale «Conca d'oro» di Bassano del Grappa (VI); ha insegnato all'Università di Padova e alla Libera Università di Bolzano; con Erickson ha al suo attivo diverse pubblicazioni.

Attività


QT3. Persone con disabilità, servizi e aziende: il lavoro è un'occasione per tutti?

Introduce e coordina: Diego Giacometti (ATMS – Centro Franca Martini)

 

- Qual è il punto di vista di una persona con disabilità?

Alessio Serra (Testimonianza)

 

- Qual è il punto di vista di un operatore?

Fabio Comunello (Presidente Associazione Conca d'oro, Bassano del Grappa)

 

- Qual è il punto di vista di un’azienda?

Giancarla Bonetta (Manageritalia Lombardia, Milano)

 

 

Relatori: Fabio Comunello , Giancarla Bonetta , Diego Giacometti , Alessio Serra

Fabio

Comunello

Giancarla

Bonetta

Diego

Giacometti

Alessio

Serra

5. Esperienze in campo: i valori dell'Agricoltura Sociale

L’Agricoltura Sociale mira a riunificare bisogni, identità, tutele ed istanze di libertà per tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro abilità. In questo si ritrova il valore del lavoro non solo come fonte di reddito individuale, ma anche come elemento fondante di una società inclusiva più giusta, più coesa e sostenibile.” (Carta dei Principi dell’Agricoltura Sociale - Forum Nazionale Agricoltura Sociale)  

In Italia, l’Agricoltura Sociale comprende l’insieme di pratiche svolte da aziende agricole, cooperative sociali e altre organizzazioni del Terzo Settore, in cooperazione con i servizi socio-sanitari e gli enti pubblici competenti del territorio, che coniugano l’utilizzo delle risorse agricole e il processo produttivo multifunzionale con lo svolgimento di attività sociali finalizzate a generare benefici inclusivi, a favorire percorsi terapeutici, riabilitativi e di cura, a sostenere l’inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate e a rischio di marginalizzazione, a favorire la coesione sociale, in modo sostanziale e continuativo.

L’Agricoltura Sociale, grazie anche al faro acceso dalla legge nazionale 141/2015, vive oggi in Italia una fase di maturità, ma deve ancora sprigionare tutto il suo potenziale di innovazione economica, sociale, produttiva e culturale. Dalle tantissime esperienze ormai diffuse su tutto il territorio nazionale è evidente come l’Agricoltura Sociale sia un grande laboratorio per un welfare generativo e di comunità, ma anche un modello di economia sociale che “sfida il mercato” con beni e servizi di qualità, dall’elevato valore aggiunto.

Partendo dalle buone pratiche, verranno presentati alcuni esempi significativi di come l’Agricoltura Sociale possa ridisegnare anche le politiche per l’inclusione socio lavorativa e i servizi sociosanitari rivolti ai disabili, ponendo particolare attenzione al legame tra Agricoltura Sociale e dopo di noi.

 

CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA'

Art.27 - Lavoro e occupazione

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità al lavoro, su base di parità con gli altri; ciò include il diritto all’opportunità di mantenersi attraverso il lavoro che esse scelgono o accettano liberamente in un mercato
del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l’inclusione e l’accessibilità alle persone con disabilità. Gli Stati Parti devono garantire e favorire l’esercizio del diritto al lavoro, incluso per coloro che hanno acquisito una disabilità durante il proprio lavoro, prendendo appropriate iniziative – anche attraverso misure legislative - in particolare al fine di:
(a) Proibire la discriminazione fondata sulla disabilità con riguardo a tutte le questioni concernenti ogni forma di occupazione, incluse le condizioni di reclutamento, assunzione e impiego, il mantenimento dell’impiego, l’avanzamento
di carriera e le condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro;
(b) Proteggere i diritti delle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, a condizioni lavorative giuste e favorevoli, comprese l’eguaglianza delle opportunità e la parità di remunerazione per un lavoro di pari valore, condizioni di lavoro sicure e salubri, comprendendo la protezione da molestie e la composizione delle controversie;
(c) Assicurare che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i propri diritti del lavoro e sindacali su base di eguaglianza con gli altri;
(d) Permettere alle persone con disabilità di avere effettivo accesso ai programmi di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per l’impiego e alla formazione professionale e continua offerti a tutti;
(e) Promuovere le opportunità di impiego e l’avanzamento della carriera per le persone con disabilità nel mercato del lavoro, come pure l’assistenza nel trovare, ottenere e mantenere e reintegrarsi nel lavoro;
(f) Promuovere la possibilità di esercitare un’attività indipendente, l’imprenditorialità, l’organizzazione di cooperative e l’avvio di un’attività in proprio;
(g) Assumere persone con disabilità nel settore pubblico;
(h) Favorire l’impiego di persone con disabilità nel settore privato attraverso politiche e misure appropriate che possono includere programmi di azione positiva, incentivi e altre misure;
(i) Assicurare che accomodamenti ragionevole siano forniti alle persone con disabilità nei luoghi di lavoro;
(j) Promuovere l’acquisizione, da parte delle persone con disabilità, di esperienze lavorative nel mercato aperto del lavoro;
(k) Promuovere programmi di orientamento e riabilitazione professionale, di mantenimento del posto di lavoro e di reinserimento al lavoro per le persone con disabilità.
2. Gli Stati Parti assicureranno che le persone con disabilità non siano tenute in schiavitù o in stato servile e siano protette, su base di parità con gli altri, dal lavoro forzato o coatto.

Relatori: Fabio Comunello , Marco Marchetti , Ilaria Signoriello

Fabio

Comunello

Marco

Marchetti

Ilaria

Signoriello

14. Tra bellezza che cura e cura della bellezza

Quel che non è leggermente difforme ha un aspetto insensibile − ne deriva che l’irregolarità, ossia l’imprevisto, la sorpresa, lo stupore sono una parte essenziale e la caratteristica della bellezza.
(Charles Baudelaire)

Che le persone con disabilità abbiano diritto di far emergere le loro sensibilità, le loro emozioni, i loro pensieri attraverso suoni, immagini, segni, parole, parrebbe perfino banale; lo stesso vale per l’educazione alla Bellezza e alla cura della persona, che si rivela necessaria per educare al valore del corpo e diventa così il punto di partenza per affrontare un viaggio alla scoperta di sé e dei propri gusti, per riconoscersi in tutta la propria integrità. Tuttavia, questo non è affatto scontato; bisogna riconoscere alle persone con disabilità le capacità, competenze, sensibilità così importanti da essere degne di assurgere ad una dimensione artistica. Purtroppo, esiste ancora un atteggiamento pietistico ben radicato in molti ambiti della società contemporanea o dalla convinzione che le persone con disabilità abbiano solamente dei bisogni e non delle potenzialità. Non si tratta di un “capriccio estetico” ma di una necessità etica e di una opportunità concreta perché le persone vivrebbero meglio se potessero vivere in contesti caratterizzati da Bellezza.

Nel Simposio, si strutturerà una riflessione sul tema e si metteranno in luce alcuni progetti finalizzati all’educazione alla Bellezza nell'ambito della disabilità, con particolare riferimento ad esperienze di cura della Bellezza della persona e dei luoghi di vita.

 

CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA'

Art. 30 - Partecipazione alla vita culturale, alla ricreazione, al tempo libero e allo sport


1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di eguaglianza con gli altri alla vita culturale e dovranno prendere tutte le misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità:
(a) Godano dell’accesso ai materiali culturali in formati accessibili;
(b) Abbiano accesso a programmi televisivi, film, teatro e altre attività culturali,in forme accessibili;
(c) Abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.
2. Gli Stati Parti prenderanno misure appropriate per dare alle persone con disabilità l’opportunità di sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma anche per l’arricchimento
della società.
3. Gli Stati Parti prenderanno tutte le misure appropriate, in conformità del diritto internazionale, per assicurare che le norme che tutelano i diritti della proprietà intellettuale non costituiscano una barriera irragionevole e discriminatoria
all’accesso da parte delle persone con disabilità ai materiali culturali.
4. Le persone con disabilità dovranno essere titolari, in condizioni di parità con gli altri, del riconoscimento e sostegno alla loro specifica identità culturale e linguistica, ivi compresi la lingua dei segni e la cultura dei non udenti.
5. Al fine di permettere alle persone con disabilità di partecipare su base di eguaglianza con gli altri alle attività ricreative, del tempo libero e sportive, gli Stati Parti prenderanno misure appropriate per:
(a) Incoraggiare e promuovere la partecipazione, più estesa possibile, delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;
(b) Assicurare che le persone con disabilità abbiano l’opportunità di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a questo scopo, incoraggiare la messa a disposizione, sulla base di eguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione, formazione e risorse;
(c) Assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi sportivi, ricreativi e turistici;
(d) Assicurare che i bambini con disabilità abbiano eguale accesso rispetto agli altri bambini alla partecipazione ad attività ludiche, ricreative, di tempo libero e sportive, incluse le attività comprese nel sistema scolastico;
(e) Assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi da parte di coloro che sono coinvolti nell’organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive.

Relatori: Fabio Comunello , Marco Dallari , Martina Tarlazzi

Fabio

Comunello

Marco

Dallari

Martina

Tarlazzi