Relatore/Relatrice


Lucio Cottini

Università di Urbino

BIOGRAFIA

Professore ordinario di Didattica e Pedagogia speciale, insegna inoltre psicologia dell’apprendimento per la disabilità presso l'Università di Urbino; è stato direttore di vari master sulla disabilità, coordinatore di un dottorato di ricerca e responsabile scientifico di gruppi di ricerca in progetti nazionali e internazionali. Dirige ad Urbino un servizio socio-educativo che segue persone con disabilità di varie età («Centro Francesca»).

È direttore del Giornale Italiano dei Disturbi del Neurosviluppo e fa parte del comitato scientifico di varie riviste. Ha pubblicato 36 volumi e oltre 150 articoli scientifici su riviste nazionali e internazionali.

 

Attività


2. Voglio vivere così! Desideri, aspirazioni e volontà nei progetti di vita

In passato, il concetto di disabilità ha sempre coinciso con l’idea di incapacità e dipendenza. In particolare, le persone con disabilità intellettive, complice anche una confusione fra definizioni tecniche (“età di sviluppo” vs “età cronologica”) e vita reale, sono per lo più considerate eterni bambini e definite ragazzi anche in età matura, bisognose di protezione e di assistenza e, di conseguenza, concepite come un peso ed un costo per la società.  Il nuovo approccio della Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità impone di abbandonare la prospettiva basata su carità e assistenzialismo per adottare una visione delle persone con disabilità come soggetti titolari di diritti, capaci di prendere decisioni sulla propria vita. 

L’art. 19 della Convenzione ONU (Vita indipendente ed inclusione nella comunità) impone agli Stati Parti di riconoscere “il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone”, con particolare riferimento alla possibilità di scegliere dove e con chi vivere in una prospettiva “community‐based”, in cui l’individuo con disabilità sia sempre più indipendente e padrone della propria vita all’interno della comunità.

Strettamente correlato all’art. 19 è l’art. 12, che afferma il diritto inalienabile di tutte le persone con disabilità di esercitare pienamente la capacità giuridica, se necessario attraverso il ricorso a sostegni al processo decisionale. L’equilibrio fra desiderio di protezione e libertà di decidere e sbagliare e la sostituzione del concetto di “miglior interesse” con quello di “migliore comprensione della volontà” fanno la differenza fra sostegno e la sostituzione nel processo decisionale.

L’attuazione degli articoli 12 e 19 della Convenzione ONU richiedono che gli adulti con disabilità intellettive e autismo dispongano di  percorsi di “empowerment”  per acquisire le competenze necessarie ad esercitare il diritto di scelta consapevole, attraverso l’accesso fin dai primi anni di scuola a opportunità di apprendimento di “capabilities” funzionali a questo obiettivo, nell’ambito di progetti individuali che definiscano percorsi personalizzati in cui i vari interventi siano coordinati in maniera mirata e si articolino nel tempo  per tutte le fasi della vita.

All’interno del Simposio verrà, inoltre, presentata un’esperienza di costruzione del progetto di vita con la famiglia della persona disabile.

 

CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA'

Art. 19 - Vita indipendente ed inclusione nella comunità

Gli Stati Parti di questa Convenzione riconoscono l’eguale diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella comunità, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e prendono misure efficaci e appropriate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e della piena inclusione e partecipazione all’interno della comunità, anche assicurando che:

(a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, sulla base di eguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione abitativa;

(b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi di sostegno domiciliare, residenziale o di comunità, compresa l’assistenza personale necessaria per permettere loro di vivere all’interno della comunità e di inserirvisi e impedire che esse siano isolate o vittime di segregazione;

(c) i servizi e le strutture comunitarie destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di eguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adatti ai loro bisogni.

 

Art. 12 - Eguale riconoscimento di fronte alla legge

1. Gli Stati Parti riaffermano che le persone con disabilità hanno il diritto di essere riconosciute ovunque quali persone di fronte alla legge.

2. Gli Stati Parti dovranno riconoscere che le persone con disabilità godono della capacità legale su base di eguaglianza rispetto agli altri in tutti gli aspetti della vita.

3. Gli Stati Parti prenderanno appropriate misure per permettere l’accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno che esse dovessero richiedere nell’esercizio della propria capacità legale.

4. Gli Stati Parti assicureranno che tutte le misure relative all’esercizio della capacità legale forniscano appropriate ed efficaci salvaguardie per prevenire abusi in conformità della legislazione internazionale sui diritti umani. Tali garanzie assicureranno che le misure relative all’esercizio della capacità legale rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario. Queste garanzie dovranno essere proporzionate al grado in cui le suddette misure toccano i diritti e gli interessi delle persone.

5. Sulla base di quanto previsto nel presente articolo, gli Stati Parti prenderanno tutte le misure appropriate ed efficaci per assicurare l’eguale diritto delle persone con disabilità alla propria o ereditata proprietà, al controllo dei propri affari finanziari e ad avere pari accesso a prestiti bancari, mutui e altre forme di credito finanziario, e assicureranno che le persone con disabilità non vengano arbitrariamente private della loro proprietà.

 

 

Relatori: Lucio Cottini , Donata Pagetti , Emanuela e Giovanni Graglia

Lucio

Cottini

Donata

Pagetti

Emanuela e Giovanni

Graglia