Relatore/Relatrice


Francesco Rovatti

Università di Bolzano

BIOGRAFIA

Psicologo, psicoterapeuta, sessuologo clinico. Dottore di Ricerca in Pedagogia Generale, Pedagogia Sociale e Didattica Generale. Professore a Contratto presso l'Università di Bolzano.

Infine, è Dirigente Psicologo presso la Psicologia Clinica dell'Asst-Ovest Milanese.

 

Attività


1. Il diritto a una sessualità sostenibile nella disabilità

La sessualità rappresenta una dimensione umana spesso esclusa dai progetti di vita delle persone con disabilità intellettiva. Il suo imporsi nei progetti educativi, tuttavia, richiede una risposta coerente e rigorosa pur nelle difficoltà che il tema evoca, tanto per i genitori, quanto per gli operatori dei Servizi: la negazione o la repressione sono le strade spesso più praticate, abdicando però al ruolo educativo inizialmente assunto. Attraverso percorsi educativi e formativi è tuttavia possibile pensare a una sessualità sostenibile nella disabilità, che possa tradursi in quote di autogratificazione personale e in una contemporanea riduzione di comportamenti problematici. 

Il Simposio si propone di offrire un modello teorico e metodologico da applicare per affrontare il delicato tema dell’affettività e della sessualità di persone adulte con disabilità. Partendo dal presupposto che non esiste una “sessualità speciale” dedicata all’handicap, ma una sola forma di amore e di sessualità che deve fare i conti con impedimenti di natura diversa (biologica, corporea, comunicativa, ambientale, etc.), sarà necessario acquisire delle chiavi di lettura per poter leggere i segnali sessuali delle persone con disabilità intellettiva ed incarnarli nell’ottica di un progetto di vita. In questo senso sarà fondamentale la codifica dei molteplici significati che la sessualità può assumere per una persona disabile, spesso molto lontani dai nostri tentativi di uniformazione e catalogazione. Significati che, però, è necessario imparare a leggere per costruire dei progetti individualizzati sulla base delle esigenze della persona.

 

CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA'

Art. 23 - Rispetto del domicilio e della famiglia

1. Gli Stati Parti dovranno prendere misure efficaci ed appropriate per eliminare le discriminazioni contro le persone con disabilità in tutte le questioni che riguardano il matrimonio, la famiglia, la paternità e le relazioni personali, sulla base di eguaglianza con gli altri, in modo da assicurare che:

(a) sia riconosciuto il diritto di ogni persona con disabilità, che sia in età di matrimonio, di sposarsi e fondare una famiglia sulla base del consenso libero e pieno dei contraenti;

(b) siano riconosciuti i diritti delle persone con disabilità di decidere liberamente e responsabilmente riguardo al numero dei figli e all’intervallo tra la natalità di un figlio e l’altro e di avere accesso in modo appropriato secondo l’età alle informazioni, in materia di procreazione e pianificazione familiare, e siano forniti i mezzi necessari a consentire loro di esercitare tali diritti;

(c) le persone con disabilità, inclusi i bambini, conservino la loro fertilità sulla base di eguaglianza con gli altri.

2. Gli Stati Parti devono assicurare i diritti e le responsabilità delle persone con disabilità, in materia di tutela, di curatela, di custodia e di adozione di bambini o di istituti simili, ove questi istituti siano previsti dalla legislatura nazionale; in tutti questi casi avrà priorità assoluta l’interesse superiore del bambino. Gli Stati Parti devono fornire un aiuto appropriato alle persone con disabilità nell’esercizio delle loro responsabilità di genitori.

3. Gli Stati Parti devono assicurare che i bambini con disabilità abbiano pari diritti per quanto riguarda la vita in famiglia. Nell’ottica della realizzazione di tali diritti e per prevenire l’occultamento, l’abbandono, il maltrattamento e la segregazione di bambini con disabilità, gli Stati Parti si impegneranno a fornire informazioni, servizi e sostegni precoci e completi ai bambini con disabilità e alle loro famiglie.

4. Gli Stati Parti dovranno assicurare che un bambino non sia separato dai propri genitori contro la sua volontà, se non quando le autorità competenti, sotto riserva di un controllo giurisdizionale, non decidano, conformemente alla legge e alle procedure applicabili, che tale separazione è necessaria nel superiore interesse del bambino. In nessun caso un bambino deve essere separato dai genitori sulla base della propria disabilità o di quella di uno o di entrambi i genitori.

5. Gli Stati Parti si impegnano, qualora la famiglia di appartenenza non sia in condizioni di prendersi cura di un bambino con disabilità, a non trascurare alcuno sforzo per fornire cure alternative all’interno della famiglia allargata e, ove ciò non sia possibile, all’interno della comunità in un ambiente familiare.

 

 

Relatori: Francesco Rovatti

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